Art. 8.
(Astensione e ricusazione).

      1. In materia di astensione e di ricusazione, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) ampliare i casi di astensione obbligatoria con riguardo all'ipotesi di precedente conoscenza processuale della causa;

          b) escludere la ricusabilità dei giudici che decidono la ricusazione;

          c) prevedere la possibilità di condanna ad un equo indennizzo su istanza della parte danneggiata, nonché per responsabilità aggravata nel caso di rigetto o di inammissibilità dell'istanza di ricusazione;

          d) consentire al giudice di astenersi volontariamente, se autorizzato dal capo dell'ufficio, in caso di ricusazione; prevedere l'impugnabilità del provvedimento negativo davanti al presidente della corte di appello o, se proposta nei confronti di questi o di giudici della Corte di cassazione, davanti al primo presidente della medesima Corte, che provvede eventualmente anche sulla responsabilità aggravata;

          e) prevedere che il giudice ricusato possa non sospendere il processo, ove l'istanza appaia manifestamente inammissibile o infondata.